auto di notteLe funzioni psicofisiche coinvolte nella guida
La guida è un’attività complessa, che richiede prestazioni psicofisiche costantemente efficienti da parte del guidatore. Le funzioni coinvolte nella guida sono:

  • Orientamento spazio-temporale: essere consapevoli del luogo in cui ci si trova in quel momento, mantenere la propria corsia di marcia e identificare le vie di accesso consentite, rispettare la successione delle manovre, riconoscere la destra e la sinistra;
  •  Percezione visiva e uditiva: la cui efficienza deve essere periodicamente verificata;
  •  Attenzione: mantenere la concentrazione su ciò che si sta facendo;
  •  Capacità di controllo delle proprie emozioni: molte volte forti sentimenti di rabbia, gioia, aggressività, possono modificare la percezione delle proprie capacità;
  •  Prontezza di riflessi: saper riconoscere immediatamente e valutare un pericolo o un ostacolo, per poterli evitare;
  •  Coordinazione motoria: la capacità di compiere più azioni contemporaneamente e secondo una sequenza logica.

Gli effetti dell’alcol sulla guida

  • Rallentamento dei tempi di reazione: l’alcol rende difficoltosa la coordinazione dei movimenti e aumenta il tempo di reazione. Questo comporta in particolare un aumento del tempo di frenata, che corrisponde al tempo che intercorre tra il momento in cui viene avvistato il pericolo ed il momento in cui il conducente preme il pedale del freno; inoltre riduce l’abilità di compiere due o più azioni contemporaneamente;
  • Problemi visivi: l’alcol riduce la capacità visiva, può renderla confusa e ridurre la visione notturna. Viene inoltre ridotta la visione laterale, infatti, mentre una persona normale ha un campo visivo di 180°, per cui vede anche gli ostacoli che si trovano ai lati, quando una persona beve il campo visivo si restringe, fino, nei casi estremi, a vedere come se guardasse attraverso un tunnel;
  • Riduzione della capacità di giudizio: l’alcol crea un senso di benessere, sicurezza ed euforia che porta il soggetto a sopravvalutare le proprie capacità e ad affrontare rischi che non avrebbe mai corso;
  • Minor concentrazione: l’alcol può provocare sonnolenza e quindi una diminuzione dell’attenzione;
  • La diagnosi di idoneità alla guida in relazione all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope è disciplinata in Italia dall’art. 119 (“Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida”) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, nonché dagli artt. 319 e 320 del Regolamento d’Attuazione (D.P.R. 495/1992) e successive modifiche e integrazioni;
  • La specifica normativa vigente stabilisce che la patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a soggetti “che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcol, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli”;
  • La legge 120 del 2010 ha apportato con l’art. 23 significative modifiche relativamente al comma 5 dell’art. 119, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento e/o revisione della patente di guida.

Guida in stato di ebbrezza
In Italia In Italia la guida in stato di ebbrezza è sanzionata dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della strada. È un reato di competenza del Tribunale del luogo dove è stata accertata la violazione; dalla violazione scaturisce una denuncia all’Autorità Giudiziaria, che avvia un procedimento penale a carico del conducente.

Secondo l’articolo 186 del Nuovo Codice della Strada il limite di alcolemia da non superare alla guida è 0,5 g/l. La legge 120/2010 ha ridotto a zero il limite legale di alcolemia alla guida per i conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neopatentati (primi 3 anni dal conseguimento della patente) e per chi esercita professionalmente attività di trasporto di persone o cose (art. 186 bis).
Queste le sanzioni: Qui di seguito le sanzioni previste per chi viene sorpreso alla guida dopo aver bevuto:

Tabella valori di alcol alla guida

 

 

 

 

La patente di guida è sempre revocata quando:
– il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t),
– in caso di recidiva biennale (cioè se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio).
La revoca della patente viene inoltre disposta quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’influenza di droghe, ha provocato un incidente.

Le pene previste dall’articolo 186 comma 2 e 186 bis comma 3 del Codice della Strada sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (in questo caso è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito).

Rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico
L’accertamento alcolimetrico è eseguito attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcool contenuta nell’aria espirata; l’esame viene ripetuto effettuando due misurazioni successive a distanza di 5 minuti l’una dall’altra.
Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento è reato ed è punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente di guida, con le stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Calcola il tuo tasso di alcolemia
Il Ministero della Salute mette a disposizione un calcolatore. Il valore di alcolemia, calcolato in base a sesso, al peso corporeo, all’essere a stomaco vuoto o pieno, alla quantità e tipologia di bevande assunte, è solo indicativo e si riferisce ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti.

⇒ Vai al calcolatore

⇒ Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica

⇒ Tabella con i livelli teorici di alcolemia raggiungibili dopo assunzione di alcol

Approfondimenti

⇒ Sorveglianza PASSI su Alcol e guida in Italia – Epicentro – ISS

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